Cass. 15/7/2003 n. 11029
In tema di condominio negli edifici, le spese di manutenzione, riparazione e ricostruzione delle terrazze a livello, equiparate ai lastrici solari, sono disciplinate dall'art. 1126 cod. CIV., che ne prevede la ripartizione in ragione di un terzo, a carico del condominio che abbia l'uso esclusivo, restando gli altri due terzi della stessa spesa a carico dei proprietari dei piani o porzioni di piano sottostanti, ai quali il lastrico o la terrazza servano da copertura. Diversamente, l'art. 1125 cod. civ. che prevede la ripartizione in parti uguali delle spese tra i proprietari dei piani l'uno all'altro sovrastanti - è applicabile solo alla manutenzione e alla ricostruzione dei solai e delle volte e non della terrazza a livello, pur se ad essa sia sottoposto un solo locale, perchè in questo caso la funzione di copertura della terrazza medesima non viene meno.
martedì 8 gennaio 2008
Ripartizione spese danni conseguenti a fenomeni di infiltrazione d'acqua
(03/10/2006)
Ripartizione spese danni conseguenti a fenomeni di infiltrazione d'acqua
Giudice di pace di Bari, 24 maggio 2006, n. 3773
L'art. 1125 c.c. che regola la manutenzione dei soffitti, delle volte, e dei solai ripartendola in parti uguali tra proprietari dei piani interessati è applicabile in via analogica anche ai cielini dei balconi (o terrazzine) relativi, aggiungendo gli stessi un'ideale prosecuzione del soffitto dell'appartamento sottostante.
Ripartizione spese danni conseguenti a fenomeni di infiltrazione d'acqua
Giudice di pace di Bari, 24 maggio 2006, n. 3773
L'art. 1125 c.c. che regola la manutenzione dei soffitti, delle volte, e dei solai ripartendola in parti uguali tra proprietari dei piani interessati è applicabile in via analogica anche ai cielini dei balconi (o terrazzine) relativi, aggiungendo gli stessi un'ideale prosecuzione del soffitto dell'appartamento sottostante.
martedì 3 luglio 2007
facciate in legno...
felix wrote:
>zorg ha scritto:
> Buongiorno a tutti
> il mio condominio di recente costruzione ha tutti i balconi in legno. Ora
> l'amministratore vuole assolutamente gestire in prima persona la
> manutenzione ordinaria di questi, incaricando una ditta di sua fiducia di
> far eseguire le giuste verniciature a cadenza biennale o triennale. Vi
> chiedo: posso rifiutarmi di far gestire al condominio il mio balcone?
No!
> Non posso indicare persona di mia fiducia o per assurdo farlo io (si tratta di
> passare una sorta di flatting)?
No!
> Potrei trovarmi a dover rifare il balcone anche se non è necessario solo
> perchè quelli degli altri condomini esposti maggiormente al sole e alle
> intemperie sono rovinati
> Che ne pensate.
Che quei balconi sono parte integrante ed importante della facciata
quindi che il loro aspetto sia assolutamente uniforme e' di interesse
comune.
ciaofelix:-)
--
>zorg ha scritto:
> Buongiorno a tutti
> il mio condominio di recente costruzione ha tutti i balconi in legno. Ora
> l'amministratore vuole assolutamente gestire in prima persona la
> manutenzione ordinaria di questi, incaricando una ditta di sua fiducia di
> far eseguire le giuste verniciature a cadenza biennale o triennale. Vi
> chiedo: posso rifiutarmi di far gestire al condominio il mio balcone?
No!
> Non posso indicare persona di mia fiducia o per assurdo farlo io (si tratta di
> passare una sorta di flatting)?
No!
> Potrei trovarmi a dover rifare il balcone anche se non è necessario solo
> perchè quelli degli altri condomini esposti maggiormente al sole e alle
> intemperie sono rovinati
> Che ne pensate.
Che quei balconi sono parte integrante ed importante della facciata
quindi che il loro aspetto sia assolutamente uniforme e' di interesse
comune.
ciaofelix:-)
--
mercoledì 27 giugno 2007
Ancora su Garanzia dei 10 anni
Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza n° n. 8577 del 26 aprile 2005
In materia di appalto avente ad oggetto la costruzione di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, rientra nei compiti propri del giudice del merito, coinvolgendo l'accertamento e la valutazione degli elementi di fatto del caso concreto, l'indagine volta a stabilire se i difetti costruttivi ricadano nella disciplina dell'art. 1669 cod. civ., che comporta la responsabilita' extracontrattuale dell'appaltatore, ovvero in quella posta dagli artt. 1667 e 1668 cod. civ. in tema di garanzia per le difformita' e i vizi dell'opera. Al giudice di merito spetta altresi' stabilire se le acquisizioni processuali sono sufficienti a formulare compiutamente il giudizio finale sulle caratteristiche dei difetti, dovendo al riguardo non limitarsi alla mera verifica della sussistenza del pericolo di crollo ovvero alla valutazione dell'incidenza dei medesimi sulle parti essenziali e strutturali dell'immobile, bensi' accertare anche se essi, pur afferendo ad elementi secondari ed accessori, siano tali da incidere negativamente, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, sulla funzionalita' e sul godimento dell'immobile
mercoledì 13 giugno 2007
ancora su terrazza a livello e lastrico solare
"Condominio (Cassazione 15 luglio 2003, n. 11029)
In tema di condominio negli edifici, le spese di manutenzione, riparazione e ricostruzione delle terrazze, anche a livello, equiparate ai lastrici solari, sono disciplinate dall'art. 1126 Cod. civ. Tale norma ne prevede la ripartizione in ragione di un terzo, a carico del condomino che abbia l'uso esclusivo, restando gli altri due terzi della stessa spesa a carico dei proprietari dei piani o porzioni
di piano sottostanti, ai quali il lastrico o la terrazza servano da copertura. L'art. 1125 Cod. civ. - che prevede la ripartizione in parti uguali delle spese tra i proprietari dei piani l'uno all'altro sovrastanti - è per contro applicabile solo alla manutenzione e alla ricostruzione dei solai e delle volte e non della terrazza a livello, pur se ad essa sia sottoposto un solo locale, perché in questo caso la funzione di copertura della terrazza medesima non viene meno.
(Cass. 15 luglio 2003, n. 11029 - Sentenza commentata a cura del Prof. Vittorio Barosio)"
In tema di condominio negli edifici, le spese di manutenzione, riparazione e ricostruzione delle terrazze, anche a livello, equiparate ai lastrici solari, sono disciplinate dall'art. 1126 Cod. civ. Tale norma ne prevede la ripartizione in ragione di un terzo, a carico del condomino che abbia l'uso esclusivo, restando gli altri due terzi della stessa spesa a carico dei proprietari dei piani o porzioni
di piano sottostanti, ai quali il lastrico o la terrazza servano da copertura. L'art. 1125 Cod. civ. - che prevede la ripartizione in parti uguali delle spese tra i proprietari dei piani l'uno all'altro sovrastanti - è per contro applicabile solo alla manutenzione e alla ricostruzione dei solai e delle volte e non della terrazza a livello, pur se ad essa sia sottoposto un solo locale, perché in questo caso la funzione di copertura della terrazza medesima non viene meno.
(Cass. 15 luglio 2003, n. 11029 - Sentenza commentata a cura del Prof. Vittorio Barosio)"
venerdì 18 maggio 2007
Registrare assemblee e colloqui
le registrazioni di colloqui, riunioni, anche all'insaputa degli altri presenti, sono perfettamente lecite ed equivalgano ad una presa di appunti scritti, non solo, la cosiddetta "registrazione fonica" costituisce valido elemento di prova davanti al Giudice.
Unica condizione, perché la registrazione (anche segreta) non costituisca reato, è la presenza, nel colloquio o riunione, del soggetto che registra. Lo stesso discorso vale per le proprie telefonate.
Ovviamente il contenuto della registrazione è soggetto agli eventuali divieti di divulgazione previsti dalle norme. Ovviamente il contenuto della registrazione è soggetto agli eventuali divieti di divulgazione previsti dalle norme.
Il reato di "intercettazione" invece viene commesso da chi, estraneo alla conversazione, "capta", con strumenti idonei, comunicazioni o conversazioni altrui, vanificando le cautele ordinariamente poste a tutela del carattere riservato.
Siccome le leggi scrivono di solito su ciò che è vietato, non su quello che è normalmente permesso, la definizione del concetto giuridico di intercettazione si è sviluppata attraverso una lunga serie di sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite Penali la quale si è pronunciata, in materia, ben nove volte. Più recente e chiarificatrice è la sentenza n.36747 del 24 settembre 2003, di cui riporto alcuni passi veramente significativi:
"Il presidio costituzionale del diritto alla segretezza delle comunicazioni non si estende anche ad un autonomo diritto alla riservatezza. Quest'ultima è tutelata costituzionalmente soltanto in via mediata, quale componente della libertà personale, vista nel suo aspetto di libertà morale, della libertà di domicilio, nel suo aspetto di diritto dell'individuo ad avere una propria sfera privata spazialmente delimitata, e della libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni forma di comunicazione. In sostanza, la riservatezza è costituzionalmente garantita nei limiti in cui la stessa va ad incidere su alcuni diritti di libertà.
Immaginare che il Costituente abbia voluto imporre il silenzio indiscriminato su ogni comunicazione interpersonale è cosa contraria alla logica oltre che alla natura stessa degli uomini e tale realtà non poteva sfuggire al Costituente. La riservatezza può essere una virtù, ma non è sicuramente un obbligo assoluto, imposto addirittura da una norma costituzionale, immediatamente precettiva."
"Ciò posto, deve escludersi che possa essere ricondotta nel concetto d'intercettazione la registrazione di un colloquio, svoltosi a viva voce o per mezzo di uno strumento di trasmissione, ad opera di una delle persone che vi partecipi attivamente o che sia comunque ammessa ad assistervi.
Difettano, in questa ipotesi, la compromissione del diritto alla segretezza della comunicazione, il cui contenuto viene legittimamente appreso soltanto da chi palesemente vi partecipa o vi assiste, e la "terzietà" del captante.
La comunicazione, una volta che si è liberamente e legittimamente esaurita, senza alcuna intrusione da parte di soggetti ad essa estranei, entra a fare parte del patrimonio di conoscenza degli interlocutori e di chi vi ha non occultamente assistito, con l'effetto che ognuno di essi ne può disporre, a meno che, per la particolare qualità rivestita o per lo specifico oggetto della conversazione, non vi siano specifici divieti alla divulgazione (es.: segreto d'ufficio)"
Ciascuno di tali soggetti è pienamente libero di adottare cautele ed accorgimenti, e tale può essere considerata la registrazione, per acquisire, nella forma più opportuna, documentazione e quindi prova di ciò che, nel corso di una conversazione, direttamente pone in essere o che è posto in essere nei suoi confronti; in altre parole, con la registrazione, il soggetto interessato non fa altro che memorizzare fonicamente le notizie lecitamente apprese dall'altro o dagli altri interlocutori.
L'acquisizione al processo della registrazione del colloquio può legittimamente avvenire attraverso il meccanismo di cui all'art. 234/1° c.p.p., che qualifica "documento" tutto ciò che rappresenta «fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo»; il nastro contenente la registrazione non è altro che la documentazione fonografica del colloquio, la quale può integrare quella prova che diversamente potrebbe non essere raggiunta e può rappresentare (si pensi alla vittima di un'estorsione) una forma di autotutela e garanzia per la propria difesa, con l'effetto che una simile pratica finisce coi ricevere una legittimazione costituzionale".
Insomma l'uso di un registratore può essere un ottimo strumento di difesa per tutelarsi da prepotenze, minacce, insulti e ricatti che possono essere perpetrati da chi ritiene di restarne impunito per l'assenza i testimoni o per il timore che può incutere la sua posizione.
Ritengo con questa dettagliata informazione di avere fornito un'ottima arma di difesa alle vittime di soprusi..
lunedì 14 maggio 2007
Attribuzioni dell'amministratore
Art. 1130 c.c.
Attribuzioni dell'amministratore.
L'amministratore deve:
Art. 1131 c.c.
Rappresentanza
Attribuzioni dell'amministratore.
L'amministratore deve:
1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini e curare l'osservanza del regolamento di condominio;
2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini;
3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'eserciziod dei servizi comuni;
4) compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio.
Art. 1131 c.c.
Rappresentanza
Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo precedente o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o
dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi.
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