giovedì 20 maggio 2010

Tetto del condominio non isolato, i proprietari dei piani inferiori obbligati a pagare le spese

Scrivo in nome di quattro condomini che vivono all'ultimo piano di un condominio. Avendo il tetto non piu isolato correttamente (da perizia di un muratore chiamato dall'amministratore si nota che la coibentazione a pavimento si è logorata) abbiamo paracchia muffa sui muri e umidità altissime (sempre da perizia, causata da sbalzo termico). Nella riunione di condominio gli altri condomini non hanno neanche voluto sapere il problema, essendo loro non coinvolti (noi 4 condomini non raggiungiamo 1/3 di millesimi). Nel nostro regolamento di condominio esistono due articoli:"ART 33) L'amministratore ha la facoltà di invitare i Condomini all'esecuzione delle opere a loro carico che fossero necessarie alla conservazione delle cose comuni e delle singole proprietà. Tali inviti dovranno essere fatti per iscritto. ART 34) Trascorsi 10 giorni dall'invito scritto di cui sopra, l'amministratore avrà il diritto di far eseguire le opere a carico dei singoli proprietari, addebitando loro le spese" Mi chiedo se grazie all'art.33 l'amministratore puo' "obbligare", per la conservazione delle singole proprietà i lavori di coibentazione. Se non è possibile che strada possiamo intraprendere per coibentare il tetto? La ringrazio. Distinti saluti (silvia z. )
L'amministratore deve far eseguire i lavori e tutti i condomini sono tenuti a pagare per legge. Il vostro regolamento, infatti, non fa altro che ribadire quanto previsto dalla legge che obbliga tutti i proprietari ad intervenire per la manutenzione delle parti comuni. La coibentazione, peraltro è un obbligo a partire dal 2007 in tutti i casi in cui sono necessari lavori sul tetto dell'immobile. Lo stabilisce il punto 2 dell'allegato I del decreto in vigore dal 2 febbraio 2007 secondo il quale nel caso di interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria quali il rifacimento di parete esterne, tetti e intonaci è obbligatorio effettuare interventi che consentano di rispettare i nuovi limiti di trasmittanza termica imposti per tutti gli edifici di nuova costruzione. Se i lavori non venissero deliberati, potreste rivolgervi ai carabinieri presentando una denuncia per danno temuto nei confronti dell'amministratore, qualora non facesse nulla, e degli altri condomini che non volessero approvare la delibera. (14 maggio 2010)

Terrazzo che copre un appartamento e aree condominiali comuni, basta la maggioranza di un terzo per deliberare i lavori


Per l'approvazione dei lavori di rifacimento di una terrazza condominiale (impermeabilizzazione e pavimentazione che risale a oltre 30 anni fa ) che in quota parte è il tetto di un appartamento e per la restante parte il tetto di un area comune, che maggioranza è necessaria. Grazie (mauro d. F.)

La maggioranza ridotta, ossia un terzo dei millesimi. A prescindere da come sia strutturata la terrazza e da quali e quanti appartamenti copra, infatti, in tutti i casi in cui è necessario un intervento di impermeabilizzazione questo diventa obbligatorio per tutti e quindi può essere deliberato con la maggioranza ridotta. se non fosse realizzato, infatti, si potrebbe danneggiare la proprietà di chi è sotto il lastrico, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni a carico di tutto il ccondominio. (17 maggio 2010)

giovedì 8 ottobre 2009

Lastrico solare, la divisione delle spese non cambia se ci sono giardini pensili

Il tetto del mio condominio è costituito da un lastrico solare in uso esclusivo a tre condominio più una piccola parte condominiale. Dopo alcuni interventi parziali, si presenta ora la necessità di un totale intervento di manutenzione straordinaria. Nel lastrico sono stati ricavati già in origine, dei giardini pensili a livello del piano di calpestio. Le spese di manutenzione saranno divise per 1/3 tra i 3 condomini e il condominio e per 2/3 tra tutti i condomini. Poichè per un buon risultato dell'intervento è necessario procedere alla impermeabilizzazione delle "vasche" dei giardini, con rimozione della terra e ripristino dei giardini stessi, come dividere le spese relative a questi ultimi costi? Devono essere sostenuti dai singoli proprietario o ripartiti tra tutti i condomini? Grazie. ()

Qualunque sia il materiale che ricopre il lastrico solare la divisioen delle spese non cambia. Il Codice Civile, infatti, non fa differenza alcuna da questo punto di vista. Quindi se i giardini pensili sono stati realizzati dal costruttore e fanno parte del progetto originario della palazzina, e se non sporgono dalla facciata del palazzo, anche le spese per l'impermeabilizzazione delle vasche va suddivisa con le sterre regole previste quando si tratta di lastricato con mattoni o altro tipo di copertura, a meno che non sia possibile dimostrare che l'impermeabilizzazione non è stata corerttamente realizzata dal costruttore, ovvero che i problemi sono creati da innaffiature non corrette da parte dei proprietari del lastrico. Nel primo caso, infatti, potreste far causa al costruttore ovvero ricorrere alla polizza fabbricato; nel secondo caso, invece, le spese sarebbero a carico dei proprietari in quanto responsabili del danno. (8 ottobre 2009)

lunedì 14 settembre 2009

Condizionatore nel sottotetto, possibile installarlo anche contro il parere dell'assemblea

Ho acquistato (per mia figlia studentessa) una mansarda di 33 mq posta al quarto piano di un condominio dove il resto della superficie del piano ? costituita da sottotetto grezzo. Nei mesi estivi il locale si è rivelato inabitabile per il caldo. In assenza di pareti che consentano l'accesso all'esterno dell'edificio (il locale è illuminato solo da velux posti a soffitto), ho 'comunicato' all'assemblea che intendevo dotare l'ambiente di un condizionatore posizionando la seconda unità motocondensante nel sottotetto (soluzione giudicata idonea dalla ditta installatrice previo sopralluogo). L'assemblea ha votato contro. Trattandosi di proprietà comune priva di utilizzo, il posizionamento della seconda unità potrebbe essere qualificato come "parziale utilizzo di un'area condominiale comune senza escluderne i restanti condomini?" Sono sottoposto all'autorizzazione dell'Assemblea e/o posso ignorare una votazione da me non richiesta o devo agire giudizialmente? Grazie (Mario R.)

Lei non ha alcuna necessità di andare per vie legali e può tranquillamente installare il condizionatore per sua figlia, a patto che nel sottotetto ci sia sufficiente spazio per lo stesso tipo di installazione da parte di altri condomini, ovvero a patto che il sottotetto possa comunque continuare ad essere utilizzato da altri come in passato. Infatti, a meno che non ci sia un divieto specifico nel regolamento contrattuale di condominio, in base all'articolo 1102 del Codice Civile è sempre possibile un uso più intenso delle parti comuni, quando ciò non pregiudica i diritti altrui. E poichè questo è un diritto stabilito dalla legge, non occorre alcuna autorizzazione da parte dell'assemblea. L'unico modo per imporre divieti relativi ai diritti personali, infatti, è una delibera approvata all'unanimità. (11 settembre 2009)

martedì 18 agosto 2009

LASTRICI SOLARI


a) Accesso da un solo appartamento

In tema di condominio degli edifici, il più ampio uso del bene comune, da parte del singolo condomino, non può configurare una lesione o menomazione dei diritti degli altri partecipanti, qualora trovi giustificazione nella conformazione strutturale del fabbricato, come risultante dalla sua originaria costruzione (nella specie, trattandosi di lastrico solare sopra il quale era possibile accedere, alla stregua di situazione coeva alla nascita del condominio, da uno solo degli appartamenti di proprietà esclusiva).

* Cass. civ., sez. II, 9 giugno 1986, n. 3822, Franzoni c. Buschini.

b) Difetto di manutenzione

I singoli proprietari delle varie unità immobiliari comprese in un edificio condominiale, sono a norma dell'art. 1117 c.c., (salvo che risulti diversamente dal titolo) comproprietari delle parti comuni, tra le quali il lastrico solare, assumendone la custodia con il correlativo obbligo di manutenzione, con la conseguenza, nel caso di danni a terzi per difetto di manutenzione del detto lastrico, della responsabilità solidale di tutti i condomini, a norma degli artt. 2051 e 2055 c.c. ove non provino, come unica causa di tali danni, il caso fortuito, e ciò a prescindere dalla conoscenza o meno dei danni stessi (salvo regresso del condomino che abbia risarcito l'intero danno verso gli altri condomini in ragione delle rispettive quote di proprietà).

* Cass. civ., sez. III, 25 giugno 1990, n. 6405, Vasile c. Vasile.

I danni cagionati dalla mancata manutenzione del lastrico solare di un edificio in condominio, al pari delle spese della sua riparazione o costruzione, non possono porsi interamente a carico del proprietario o usuario del lastrico stesso, ma debbono essere risarciti con il concorso degli altri condomini nella proporzione stabilita dall'art. 1126 c.c. Ciò non esclude l'eventuale concorso di responsabilità, da accertare in via di rivalsa ove non sia stata dedotta nello stesso giudizio, del costruttore o dell'amministratore del condominio in proprio per vizi di costruzione o per negligente omissione delle necessarie riparazione.

* Cass. civ., sez. II, 17 maggio 1994, n. 4816, Giordani c. Tarquini. Conforme, Cass. civ., sez. III, 7 dicembre 1995, n. 12606.

Tetti verdi

La copertura a lastrico, sovrastata da terra e da manto erboso, che assolva anche alla funzione di sostenere un'area verde condominiale, rientra nelle parti necessariamente comuni.

* Trib. civ. Parma, 18 dicembre 1995, n. 940, Del Canale c. Condominio di via Volturno n. 18 in Parma e Condominio di via Ravà n. 1 in Parma, in Arch. loc. e cond. 1996, 75.

Le spese di manutenzione di una copertura a lastrico con funzione di sostegno di un'area verde condominiale, vanno ripartite tra i condomini proprietari del lastrico e della sovrastante area verde da una parte e i proprietari delle sottostanti autorimesse, e devono essere rapportate alla diversa utilità ritratta, che può equitativamente fissarsi rispettivamente in 1/3 e 2/3. Gli interventi di manutenzione di tale copertura sono di competenza dell'amministratore, ed è l'assemblea che delibera sulle spese di manutenzione straordinaria.

* Trib. civ. Parma, 18 dicembre 1995, n. 940, Del Canale c. Condominio di via Volturno n. 18 in Parma e Condominio di via Ravà n. 1 in Parma.

lunedì 29 giugno 2009

Il fornitore deve rifarsela con i singoli condomini morosi

Cassazione: il gestore deve rifarsela con i singoli condomini morosi (di Alessandro Gallucci)

Con la sentenza n.9148/2008, le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, smentendo un proprio orientamento (maggioritario, seppur non unanime), riconsidera la natura delle obbligazioni contratte dall’amministratore per conto del Condominio. Non piu' obbligazioni solidali, ma obbligazioni pro-quota con riferimento al valore millesimale della proprieta' di ogni singolo condominio. In altre parole, in caso di morosita' di alcuni condomini, il gestore o il professionista che ha stipulato un contratto con un Condominio non potra' piu' rifarsela con lo stesso, ma dovra' rivalersi sui singoli condomini morosi. Si tratta sicuramente di una rivoluzione copernicana che se ribadita comportera' non pochi mutamenti nei rapporto tra Condominio e fornitori di servizi e/o opere.

Partendo dal dato positivo, c’e' di certo che il “buon condomino” che ha pagato la propria quota parte relativa ai servizi erogati al Condominio, non potra' vedersi convenuto in giudizio ne' tanto meno esecutato dal creditore procedente per vedere soddisfatte le ragioni di quest’ultimo. Inoltre, dagli argomenti della Cassazione, si puo' desumere anche che l’amministratore non potra' piu richiedere ai condomini in regola con i pagamenti c.d. quota di solidarieta' per sopperire alle mancanze di cassa imputabili ai condomini morosi, con la restituzione di quanto anticipato al momento del recupero delle somme dal ”moroso”. Cio' perche', secondo il giudice l’obbligazione del singolo condomino non e' un’obbligazione solidale. La Corte -partendo dalla considerazione che non e' presente tra gli articoli che disciplinano il condominio degli edifici una disposizione che configuri una solidarieta' passiva tra i partecipanti al condominio, ed in considerazione dei criteri di riparto delle spese ex art. 1123 c.c.- ritiene il condomino obbligato limitatamente alla quota risultante dalle tabelle millesimali, o in mancanza alla propria quota parte. Nell’argomentare tale assunto la Cassazione non esita a ritenere errato, con riferimento al Condominio, quel concetto di “ente di gestione“ desumibile da un orientamento oramai consolidato dello stesso Giudice. Le norme cui fare riferimento per cio' che concerne le obbligazioni condominiali sono, a dire del Giudice, quelle relative alle obbligazioni degli eredi per i debiti del de cuius; obbligazioni per l’appunto pro-quota e non solidali.

Certamente se la situazione rimanesse quella fotografata dalle Sezioni Unite, il problema che si verrebbe a configurare per molti condomini sarebbe quello dei rapporti con i propri fornitori -es. ditte di pulizie scale, cosi' come manutentori di impianti ecc. . Questi ultimi, infatti, in caso di ritardati pagamenti, pur ottenendo un’ingiunzione di pagamento contro il Condominio, dovrebbero poi agire contro i singoli condomini, esclusivamente per il recupero delle quote a loro imputabili e con notevole aggravio di spesa, frazionamento della procedura e dilatazione dei tempi per il recupero del credito. Cio' giova ribadirlo, se favorisce -giustamente- chi paga regolarmente, potrebbe portare nel giro di poco a vedere peggiorate le condizioni proposte dai fornitori nei rapporti contrattuali con il Condominio o addirittura arrivare ad una difficolta' del reperimento di fornitori che si vedrebbero disincentivati a stipulare contratti con i condomini, a maggior ragione se “venissero a sapere che quel determinato condominio non e' preciso nei pagamenti”.

Da ultimo, per completezza, e' utile sottolineare che questa pronuncia riguardava a quote da recuperare nell’ambito di lavori di straordinaria manutenzione. Per analogia la situazione dovrebbe essere la stessa per le spese ordinarie. A questo punto pero' meglio aspettare conferme che ci verranno dalla prassi applicativa per trarre piu' precise conclusioni.