lunedì 12 marzo 2007

Lastrici e Terrazze a livello: sentenze Cassazione etc.

Cassazione, 16 febbraio 1976, n. 497

Il condomino che, come proprietario del piano attico, ha l'uso esclusivo di terrazze poste a livello del suo appartamento aventi anche funzione di copertura (lastrico solare) delle sottostanti parti dello stabile, deve concorrere alla spesa di riparazione o ricostruzione del lastrico solare soltanto nella misura di un terzo, restando gli altri due terzi della spesa stessa a carico dei proprietari di piani o porzioni di piani sottostanti, ai quali il lastrico serve da copertura, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.

Cassazione, 17 ottobre 2001, n. 12682

In un edificio condominiale la terrazza a livello, anche se di proprietà o di uso esclusivo di un singolo condomino, assolve alla stessa funzione di copertura del lastrico solare posto sulla sommità del palazzo nei confronti degli appartamenti sottostanti. Ne consegue che tutti i condomini cui la terrazza funge da copertura, in concorso con l'eventuale titolare del diritto di uso esclusivo, sono tenuti alla sua manutenzione e quindi anche obbligati a risarcire i danni cagionati all'appartamento sottostante per le infiltrazioni d'acqua provenienti dalla terrazza deteriorata.

Cassazione, Sez. II , 1 dicembre 2000, n. 15389

In tema di condominio di edifici, la terrazza a livello dell'appartamento di proprietà esclusiva di un singolo condomino assolve la stessa funzione di copertura del lastrico solare posto alla sommità dell'edificio nei confronti degli appartamenti sottostanti. Ne consegue che alle spese per la relativa riparazione o ricostruzione devono contribuire, oltre al proprietario della terrazza, tutti i condomini dei piani sottostanti. E, in correlazione con tale obbligo, è configurabile il diritto dei condomini di deliberare sui lavori, sia pure con riguardo a quelli necessari per la conservazione della funzione di copertura della terrazza, mentre sono a carico esclusivo del proprietario di questa le spese per il rifacimento dei parapetti o di altri simili ripari, in quanto esse servono non già alla copertura, ma alla praticabilità della terrazza. (c.c., art. I 126).

Cassazione, 11 settembre 1998, n. 9009

In tema di condominio di edifici la terrazza a livello, anche se di proprietà o in godimento esclusivo di un singolo condomino, assolve alla stessa funzione di copertura del lastrico solare posto alla sommità dell'edificio nei confronti degli appartamenti sottostanti. Ne consegue che a norma dell'art. 1126 cod. civ. alla manutenzione della terrazza a livello sono tenuti , a norma dell'art. 1126 cod. civ., tutti i condomini cui la terrazza funge da copertura, in concorso con l'eventuale proprietario superficiario o titolare del diritto di uso esclusivo.

Cass. civ., sez. II, 19 ottobre 1992, n. 11449,

Le spese di manutenzione e riparazione del lastrico solare di un edificio, cui va assimilata la terrazza a livello, devono essere sopportate a norma dell'art. 1126 c.c., in ragione di un terzo dal condomino che ne abbia l'uso esclusivo, restando gli altrui due terzi della spesa stessa a carico dei proprietari dei piani o porzioni di piano sottostanti ai quali il lastrico o la terrazza serve di copertura. Pertanto il proprietario esclusivo del lastrico o della terrazza è tenuto alla doppia contribuzione soltanto quando sia proprietario anche di una delle unità immobiliari sottostanti, in proporzione al valore della medesima.

Cass. civ., sez. II, 3 maggio 1993, n. 5125.

In base al criterio di ripartizione delle spese stabilito dall'art. 1126 c.c. il proprietario esclusivo del lastrico solare (cui va equiparata la terrazza a livello) deve contribuire nelle spese di riparazione soltanto nella misura di un terzo, senza dover concorrere nella ripartizione degli altri due terzi della spesa stessa, che restano a carico dei soli proprietari dei piani sottostanti ai quali il lastrico (o la terrazza) serve





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lunedì 5 marzo 2007

Terrazza a livello

Per a livello deve intendersi :

la superficie scoperta posta al vertice di alcuni vani e nel contempo sullo stesso livello di un altro di proprietà esclusiva, così da rappresentare una proiezione all'aperto di quest'ultimo; occorre altresì che essa sia destinata all'uso esclusivo di quel dato appartamento e che solo da questo vi si acceda.

La dottrina sembra dire questo.



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martedì 27 febbraio 2007

Pc agli insegnati, manca ancora il decreto attuativo

Nella finanziaria era prevista un'agevolazione per l'acquisto di PC da parte di insegnanti: la norma è stata confermata? E, se sì, quali sono le condizioni da rispettare?



L'agevolazione è contenuta nel comma 296 della Finanziaria. La norma stabilisce che per l'anno 2007, ai docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonché al personale docente presso le università statali ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, venga riconosciuta una detrazione dall'imposta del 19 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di un solo personal computer nuovo di fabbrica, fino ad un importo massimo di spesa pari a 1.000 euro. Per le condizioni da rispettare occorre attendere il relativo decreto attuativo.







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sabato 17 febbraio 2007

Autoclave solo per i piani alti: come si dividono le spese?

Autoclave
in un palazzo di 18 piani con impianto comune per la fornitura idrica,
ma con impianto di autoclave asservito solo ai piani alti. Come si
dividono le varie spese? Grazie (Rodolfo F.)
L'articolo
1123 del Codice Civile stabilisce che in un edificio sono
impianti destinati servire solo una parte fabbricato,
le spese relative alla loro manutenzione sono a del gruppo di
condomini che ne trae utilità.




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Lastrico solare, per la Cassazione pagano i 2/3 solo i condomini coperti



Non
sono d'accordo con l'esperto che sulle spese per il terrazzo di
copertura attribuisce 1/3 al proprietario dell'attico e 2/3 ai restanti
condomini. In realtà il codice dice 2/3 fra tutti i condonimi, quindi
anche il proprietario dell'attico, che paga 1/3 come proprietario, e
per i rispettivi millesimi come condomino. Cosa dice l'esperto? (Guido
B.)
Sulla vicenda è intervenuta
più volte la Cassazione. Unna sentenza per tutte, 5125/93: "In base
al criterio di ripartizione delle spese stabilito dall'art. 1126 cod.
civ. il proprietario esclusivo del lastrico solare (cui va equiparata
la terrazza a livello) deve contribuire nelle spese di riparazione
soltanto nella misura di un terzo, senza dover concorrere nella
ripartizione degli altri due terzi della spesa stessa che restano a
carico dei soli proprietari dei piani sottostanti ai quali il lastrico
(o la terrazza) serve da copertura." L'esperto si limita a riportare
le indicazioni date della Cassazione sentenze nelle quali ha
esaminato questo tipo di controversie, e la Cassazione non è mai
tornata indietro rispetto a questa "interpretazione autentica".




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mercoledì 14 febbraio 2007

Immobili nuovi, la polizza decennale copre da tutti i rischi

Quali sono le garanzie che deve fornire il venditore di un immobile di nuova costruzione all'acquirente anche dopo l'atto di vendita? Grazie e saluti. (Francesco C.)



La legge di tutela degli acquirenti di immobili da costruire - Decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122- ha previsto, all'articolo 4, l'obbligo per il costruttore di rilasciare al momento del rogito una polizza decennale di copertura per tutti i rischi e i difetti di costruzione. Gli immobili interessati sono quelli per i quali il permesso di costruire o altro titolo abilitativo alla costruzione è stato richiesto successivamente alla data di entrata in vigore della legge (21 luglio 2005). Nel caso in cui l'immobile non rientrasse tra quelli provisti dalla legge, si applica comunque l'articolo l'articolo 1669 del Codice Civile in base al quale "Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia."In sostanza in caso di vizi del suolo e difetti dei quali è responsabile il costruttore, ad esempio infiltrazioni dovute a scarsa coibentazione, crepe per cedimenti strutturali, impianti fognari non efficienti, ecc, il difetto va denunciato entro un anno dalla comparsa, ma se non c'è risposta, entro lo stesso termine va rinnovata la denuncia o avviata una causa, altrimenti si decade dal diritto.





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giovedì 8 febbraio 2007

Rifacimento balconi, chi non li possiede contribuisce solo in parte alle spese

Buongiorno. Stiamo ristrutturando la facciata di un palazzo con 8 appartamenti (Categoria A1). Durante i lavori è emerso che i balconi sono in uno stato fatiscente. L'unica soluzione a detta dell'impresa è ricostruirli completamente.Tralasciando le modalità per questa operazione sulle quali stiamo ancora discutendo, il problema principale è diventato la ripartizione di questo costo imprevisto tra tutti i condomini.I proprietari dei due piani terra che non hanno terrazzi sostengono che non devono assolutamente partecipare alla spesa. Di avviso contrario sono tutti gli altri proprietari delle abitazioni con terrazzi (tra cui il sottoscritto) Abbiamo proposto ai due condomini di rivolgerci ad un arbitrato per risolvere la questione ma non è stata accettata.Chiedo quindi se ci sono leggi disposizioni o consuetudini ecc¿ che regolamentino chiaramente queste situazioni e se in un eventuale ricorso alla giustizia possa avere un peso la loro indisponibilità a chiedere un parere di un terza persona per dirimenre la questione.

La Cassazione con la sentenza 4576 del 30 luglio 2004 è intervenuta su un caso simile, stabilendo che le spese di ricostruzione ve e e proprie sono a carico dei proprietari, mentre vanno suddivise tra tutti i condomini solo le spese relative ad eventuali strutture, se ce ne sono, che svolgono una funzione decorativa per la facciata. In dettaglio la Cassazione ha ribadito che i balconi aggettanti costituiscono un prolungamento della corrispondente unità immobiliare e, quindi, appartengono esclusivamente al proprietario di quest'ultima, mentre i soli rivestimenti ed elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole, si devono considerare beni comuni a tutti. Una sentenza piuttosto chiara e che non lascia adito a dubbi.

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