sabato 2 febbraio 2008

RIPARAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLA TERRAZZA A LIVELLO APPARTAMENTO PROPRIETA' ESCLUSIVA

Condominio: lastrici solari di uso esclusivo. Sentenza Corte di Cassazione n. 15389/2000 del 1 dicembre 2000


CONDOMINIO COMPETENZA SPESE DI RIPARAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLA TERRAZZA A LIVELLO APPARTAMENTO PROPRIETA' ESCLUSIVA

In tema di condominio di edifici, la terrazza a livello dell'appartamento di proprieta' esclusiva di un singolo condomino assolve la stessa funzione di copertura del lastrico solare posto alla sommita' dell'edificio nei confronti degli appartamenti sottostanti. Ne consegue che alle spese per la relativa riparazione o ricostruzione devono contribuire, oltre al proprietario della terrazza, tutti i condomini dei piani sottostanti (articolo 1126 del Codice Civile). E, in correlazione con tale obbligo, e' configurabile il diritto dei condomini di deliberare sui lavori, sia pure solo con riguardo a quelli necessari per la conservazione della funzione di copertura della terrazza, mentre sono a carico esclusivo del proprietario di questa le spese per il rifacimento dei parapetti o di altri simili ripari, in quanto esse servono non gia' alla copertura, ma alla praticabilita' della terrazza.

(Sentenza Cassazione civile, sezione II, 1° dicembre 2000, n. 15389)

venerdì 1 febbraio 2008

Contacalorie in impianto condominiale

Cerchiamo di fare un ragionamento giuridico, basato sulle vigenti norme.

Codice civile:
Libro terzo, titolo secondo, capo primo.
Art. 832 Contenuto del diritto [di proprietà]
"Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico".

Per la definizione di "cose":
Libro terzo, titolo primo, capo primo.
Art. 810 Nozione
"Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti".

Art. 812 Distinzione dei beni
"Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione. Sono mobili tutti gli altri beni".

Art. 813 Distinzione dei diritti
"Salvo che dalla legge risulti diversamente, le disposizioni concernenti i beni immobili si applicano anche ai diritti reali che hanno per oggetto beni immobili e alle azioni relative; le disposizioni concernenti i beni mobili si applicano a tutti gli altri diritti".

Art. 814 Energie
"Si considerano beni mobili le energie naturali che hanno valore economico".

Art. 816 Universalità di mobili
"E' considerata universalità di mobili la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria.
Le singole cose componenti l'universalità possono formare oggetto di
separati atti e rapporti giuridici".

Art. 817 Pertinenze
"Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad
ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima".

CAPO III
Dei modi di acquisto della proprietà
Art. 922 Modi di acquisto
"La proprietà si acquista per occupazione, per invenzione, per accessione, per specificazione, per unione o commistione, per usucapione, per effetto di contratti, per successione a causa di morte e negli altri modi stabiliti dalla legge".

Per le definizioni di comunione e condominio:
Libro terzo, titolo settimo, capo primo.
Art. 1100 Norme regolatrici
"Quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone".
Libro terzo, titolo settimo, capo primo.
Art. 1117 Parti comuni dell'edificio
"Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo".

Nella fattispecie:
l'originario unico proprietario di un edificio e delle sue pertinenze (impianti) ha frazionato la proprietà trasferendo a singoli la proprietà di porzioni di piano e delle relative pertinenze e a più persone la proprietà dei beni mobili e immobili che costituiscono (a suo parere) le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, ovvero che servono all'uso e al godimento comune.
Le parti di proprietà individuale e quelle di proprietà comune sono state identificate per contratto.

Ora: Libro quarto, titolo settimo, capo quarto
Dell'interpretazione del contratto
Art. 1362 Intenzione dei contraenti
"Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto".

Con queste premesse, cerchiamo di capire cosa sia stato venduto a più
persone e cosa a un singolo, di una pertinenza che originariamente era un unico bene mobile.
L'impianto di riscaldamento centralizzato è una macchina che produce (o, come nel caso di specie, compra) acqua calda, e poi la distribuisce alle singole unità immobiliari.
Non v'è dubbio che l'acqua calda e il calore (bene mobile ex art. 814) siano originariamente proprietà comune. Tale proprietà comune, passando nelle unità immobiliari diventa proprietà individuale, si raffredda e torna (fredda) proprietà comune?

Se sì, come viene acquistata la proprietà dell'acqua calda che circola nella singola unità immobiliare? Se la quantità viene conteggiata e pagata dal singolo alla collettività, lo stesso contratto dovrebbe dire chi e come effettua il conteggio.
Non lo dice. Però:

Libro quarto, titolo settimo, capo quinto:
Art. 1374 Integrazione del contratto
"Il contratto obbliga le parti non solo a quanto e nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità".
Ora, secondo gli usi, ovunque vi sia un'erogazione contabilizzata
(elettricità, acqua, gas) il contatore è proprietà della ditta erogatrice, ed è essa che provvede alla lettura.
Quindi, interpretando secondo buona fede quel contratto (scritto con la leggerezza tipica di chi si preoccupa solo dei suoi interessi e non di quelli degli altri contraenti) l'allacciamento inizia dopo il contatore e tutte le apparecchiature che permettono la contabilizzazione sono proprietà comune. Spetta poi alla proprietà comune provvedere alla lettura, nel rispetto del contraddittorio eventuale, all'addebito individuale e alla gestione e manutenzione dello strumento di misura.

lunedì 28 gennaio 2008

Chiusura passaggio comune - it.diritto.condominio | Google Gruppi

Cass. civ., sez. II, 28 novembre 1986, n. 7023

La delibera assembleare con cui si dispone la chiusura di un'area di accesso
allo stabile condominiale con un cancello, con consegna della chiave
d'apertura ai proprietari delle singole unità immobiliari, rientra nei
poteri dell'assemblea di condominio attinendo all'uso della cosa comune ed
alla sua regolamentazione senza sopprimere o limitare le facoltà di
godimento dei condomini e non incorre pertanto nel divieto, stabilito
dall'art. 1120, comma secondo, cod. civ., per le innovazioni pregiudizievoli
della facoltà di godimento dei condomini, non incidendo sull'essenza del
bene comune, nè alterandone la funzione e la destinazione.

Chiusura passaggio comune - it.diritto.condominio | Google Gruppi.

martedì 8 gennaio 2008

Criteri di riparto delle spese per la manutenzione delle terrazze

Cass. 15/7/2003 n. 11029

In tema di condominio negli edifici, le spese di manutenzione, riparazione e ricostruzione delle terrazze a livello, equiparate ai lastrici solari, sono disciplinate dall'art. 1126 cod. CIV., che ne prevede la ripartizione in ragione di un terzo, a carico del condominio che abbia l'uso esclusivo, restando gli altri due terzi della stessa spesa a carico dei proprietari dei piani o porzioni di piano sottostanti, ai quali il lastrico o la terrazza servano da copertura. Diversamente, l'art. 1125 cod. civ. che prevede la ripartizione in parti uguali delle spese tra i proprietari dei piani l'uno all'altro sovrastanti - è applicabile solo alla manutenzione e alla ricostruzione dei solai e delle volte e non della terrazza a livello, pur se ad essa sia sottoposto un solo locale, perchè in questo caso la funzione di copertura della terrazza medesima non viene meno.

Ripartizione spese danni conseguenti a fenomeni di infiltrazione d'acqua

(03/10/2006)
Ripartizione spese danni conseguenti a fenomeni di infiltrazione d'acqua

Giudice di pace di Bari, 24 maggio 2006, n. 3773

L'art. 1125 c.c. che regola la manutenzione dei soffitti, delle volte, e dei solai ripartendola in parti uguali tra proprietari dei piani interessati è applicabile in via analogica anche ai cielini dei balconi (o terrazzine) relativi, aggiungendo gli stessi un'ideale prosecuzione del soffitto dell'appartamento sottostante.

martedì 3 luglio 2007

facciate in legno...

felix wrote:

>zorg ha scritto:
> Buongiorno a tutti
> il mio condominio di recente costruzione ha tutti i balconi in legno. Ora
> l'amministratore vuole assolutamente gestire in prima persona la
> manutenzione ordinaria di questi, incaricando una ditta di sua fiducia di
> far eseguire le giuste verniciature a cadenza biennale o triennale. Vi
> chiedo: posso rifiutarmi di far gestire al condominio il mio balcone?

No!

> Non posso indicare persona di mia fiducia o per assurdo farlo io (si tratta di
> passare una sorta di flatting)?

No!

> Potrei trovarmi a dover rifare il balcone anche se non è necessario solo
> perchè quelli degli altri condomini esposti maggiormente al sole e alle
> intemperie sono rovinati
> Che ne pensate.

Che quei balconi sono parte integrante ed importante della facciata
quindi che il loro aspetto sia assolutamente uniforme e' di interesse
comune.

ciaofelix:-)
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mercoledì 27 giugno 2007

Ancora su Garanzia dei 10 anni

Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza n° n. 8577 del 26 aprile 2005

In materia di appalto avente ad oggetto la costruzione di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, rientra nei compiti propri del giudice del merito, coinvolgendo l'accertamento e la valutazione degli elementi di fatto del caso concreto, l'indagine volta a stabilire se i difetti costruttivi ricadano nella disciplina dell'art. 1669 cod. civ., che comporta la responsabilita' extracontrattuale dell'appaltatore, ovvero in quella posta dagli artt. 1667 e 1668 cod. civ. in tema di garanzia per le difformita' e i vizi dell'opera. Al giudice di merito spetta altresi' stabilire se le acquisizioni processuali sono sufficienti a formulare compiutamente il giudizio finale sulle caratteristiche dei difetti, dovendo al riguardo non limitarsi alla mera verifica della sussistenza del pericolo di crollo ovvero alla valutazione dell'incidenza dei medesimi sulle parti essenziali e strutturali dell'immobile, bensi' accertare anche se essi, pur afferendo ad elementi secondari ed accessori, siano tali da incidere negativamente, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, sulla funzionalita' e sul godimento dell'immobile