Sì, tutte le spese da lei indicate sono a carico dell'inquilino. Al proprietario solo l'eventuale manutenzione strardinaria in caso di rottura degli impianti.
venerdì 19 dicembre 2008
Teleriscaldamento, tutte le spese di gestione all'inquilino
Sì, tutte le spese da lei indicate sono a carico dell'inquilino. Al proprietario solo l'eventuale manutenzione strardinaria in caso di rottura degli impianti.
lunedì 1 dicembre 2008
Infiltrazioni in casa, come difendersi se sono causate da un appartamento privato o dal condominio
Occorre per prima cosa trovare l'origine del danno. Se questo è causato dal bagno del piano superiore a pagare dovrà essere il proprietario e non ci si deve rivolgere all'amministratore, che non ha nessun potere in merito alle questioni sulle parti di proprietà privata e quindi non va interpellato. Se invece esiste un dubbio, dopo aver interpellato il proprietario del piano superiore e verificato che non ci sono infiltrazioni dal suo bagno, occorre rivolgersi all'amministratore e chiedere che venga effettuata una perizia per trovare l'origine ossia il danno sulle parti comuni.
lunedì 3 novembre 2008
cartelle pazze per il rusco
Ho regolarmente pagato, a suo tempo, la tassa sulla spazzatura per il 2001. Adesso, a sette anni di distanza, il Comune mi manda, tramite la concessionaria, una seconda richiesta di pagamento senza alcuna spiegazione. Ho parlato con il Comune e con la concessionaria per spiegare la situazione ma i due enti si rimpallano la responsabilità della chiusura del caso. Cosa devo fare? (Giorgio B.)
domenica 2 novembre 2008
"Strada Privata ad uso Pubblico"
La convenzione urbanistica (nella quale è definito l'uso pubblico della strada privata) non specifica in quanto l'uso pubblico non ha limitazione. Queste sono le condizioni richieste dal Comune ed accettate dal costruttore e quindi da voi. Comunque, in base all'articolo 37 Codice della strada l'apposizione e la manutenzione dela segnaletica stradale sulle strade private ad uso pubblico e' responsabilita' del Comune. Dovete discutere con il Comune la possibilita' di mettere segnali di divieto di sosta per i non residenti. Qualsiasi cartello messo da voi sarebbe abusivo e quindi di nessun valore legale (tenetelo in mente se pensate di convenzionarvi con un carro attrezzi...)
lunedì 8 settembre 2008
Contatori di calore, quali regole per stabilire la quota in cifra fissa
mercoledì 2 aprile 2008
Costruttore: hai insonorizzato male? CACCIA I SOLDI!
Tribunale ordinario di Torino, ottava sezione civile, sentenza n. 2715 del
23/04/2007
In materia di requisiti acustici passivi degli immobili, con la sentenza n. 2715/07 del 23 aprile 2007, il Tribunale di Torino ha condannato un costruttore a restituire agli acquirenti una parte del prezzo pagato per l'acquisto di un appartamento, a causa dell'insufficiente isolamento acustico del soffitto che causava rumori da calpestio superiori ai limiti di legge.
La nuova sentenza sostiene come la insufficiente insonorizzazione acustica debba, a ragione, essere considerata un vizio occulto dell'immobile di cui, ai sensi della normativa civilistica in materia di compravendita, deve rispondere il venditore che sarà tenuto all'eliminazione del vizio (ove possibile) o a restituire una parte del prezzo pattuito.
Per valutare l'idoneità delle misure di insonorizzazione dell'alloggio, il Tribunale ha disposto una perizia tecnica: il CTU ha fatto riferimento alle norme del DPCM 5/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" che impongono per gli edifici residenziali un potere fonoisolante delle partizioni verticali di almeno 50 decibel, e un limite del rumore di calpestio di solai di 63 decibel. Ha quindi riscontrato per le pareti interne un valore di 51 decibel (da considerarsi accettabile) e un valore di 70 decibel per rumore proveniente dai soffitti: quest'ultimo valore è superiore al doppio rispetto al tetto massimo consentito dalla
legge, in considerazione del fatto che la scala utilizzata per la misurazione progredisce in forma logaritmica.
Il CTU ha concluso che, o non è stato realizzato un pavimento galleggiante oppure sono stati commessi errori materiali di posa in opera. Tuttavia, la struttura dell'alloggio non consente l'eliminazione del difetto riscontrato dal CTU: l'intervento di ripristino, infatti, andrebbe eseguito all'interno dell'appartamento soprastante, di proprietà di terzi, e richiederebbe la rimozione di tutta la pavimentazione sino alla soletta, la posa di una nuova pavimentazione di tipo galleggiante, la costruzione del massetto e del nuovo pavimento di finitura.
Al posto di questa soluzione, ritenuta impraticabile, il giudice ha deciso di quantificare il difetto in una somma pari al 20% del costo di acquisto dell'appartamento; infatti, l'inadeguatezza dell'isolamento acustico riduce considerevolmente il valore dell'immobile, ai sensi dell'art. 1490 c.c. In conclusione, il costruttore è stato condannato a restituire agli acquirenti il 20% del prezzo pagato.
DALLA PRONUNCIA:
"La domanda di eliminazione del difetto indicato non può (...) essere accolta, stante l'eseguibilità della stessa, e va di conseguenza accolta la domanda subordinata formulata dai sigg.ri (...) di riduzione del prezzo di acquisto.
Infatti, l'inadeguatezza dell'isolamento acustico dell'alloggio ne diminuisce considerevolmente il valore ai sensi dell'articolo 1490, Codice civile, e dovrà essere resa nota agli eventuali successivi acquirenti del bene.
L'incidenza del vizio, in mancanza di elementi utili a una quantificazione matematica va determinata in via equitativa nel 20% del prezzo pagato, pari a 255.372,46 euro, come risultante a pagina 15 dal rogito notarile prodotto in atti (...)"
sabato 2 febbraio 2008
RIPARAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLA TERRAZZA A LIVELLO APPARTAMENTO PROPRIETA' ESCLUSIVA
Condominio: lastrici solari di uso esclusivo. Sentenza Corte di Cassazione n. 15389/2000 del 1 dicembre 2000
CONDOMINIO COMPETENZA SPESE DI RIPARAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLA TERRAZZA A LIVELLO APPARTAMENTO PROPRIETA' ESCLUSIVA
In tema di condominio di edifici, la terrazza a livello dell'appartamento di proprieta' esclusiva di un singolo condomino assolve la stessa funzione di copertura del lastrico solare posto alla sommita' dell'edificio nei confronti degli appartamenti sottostanti. Ne consegue che alle spese per la relativa riparazione o ricostruzione devono contribuire, oltre al proprietario della terrazza, tutti i condomini dei piani sottostanti (articolo 1126 del Codice Civile). E, in correlazione con tale obbligo, e' configurabile il diritto dei condomini di deliberare sui lavori, sia pure solo con riguardo a quelli necessari per la conservazione della funzione di copertura della terrazza, mentre sono a carico esclusivo del proprietario di questa le spese per il rifacimento dei parapetti o di altri simili ripari, in quanto esse servono non gia' alla copertura, ma alla praticabilita' della terrazza.
(Sentenza Cassazione civile, sezione II, 1° dicembre 2000, n. 15389)