lunedì 23 febbraio 2009

Frontalini, chi deve pagare per il rifacimento

Vorrei sapere chi paga le spese per il rifacimento dei frontalini dei balconi di un edificio ordinario e cosa deve fare chi non ha frontalini. (massimo s.)
Se si tratta di balconi incassati, ossia di balconi che non sporgono dalla facciata del palazzo, la riparazione è a carico del condominio. In questo caso, infatti, i balconui costituiscono a tutti gli effetti un elemento della facciata stessa. Se invece si tratta di balconi agegttanti, ossia che sporgono dalal facciata, la proprietà è privata e quindi la riparazione è a carico dei soli proprietari dei rispettivi appartamenti

martedì 17 febbraio 2009

Cause in condominio, quando è possibile dissociarsi dalla lite e quando si paga comunque

Nel caso di un condomino contrario ad una causa legale decisa dall'assemblea, le spese legali sono imputabili anche al disseziente? Grazie (pieraldo z.)

La questione della partecipazione alle liti condominiali è regolata dall'articolo 1132 del Codice Civile, che prevede la possibilità per chi non è d'accordo di dissociarsi dalla lite e quindi di non pagare le spese alla parte vincitrice nel caso in cui il condominio dovesse perdere la causa, ossia eventualmente pagare l'avvocatod ella controparte. Il non pagamento delle spese, infatti, non riguarda quelle necessarie per la difesa del condominio, e comunque non è possibile dissociarsi nel caso in cui si tratti di una lite interna, ossia quando una parte dei condomini chiama in causa gli altri. In dettaglio le norme prevedono che quando l'assemblea dei condomini delibera di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino che non è d'accordo ha il diritto di comunicare all'amministratore - per scritto e entro 30 giorni dalla delibera dell'assemblea - la volontà di separare la propria responsabilità in caso di soccombenza. Quindi per prima cosa il Codice consente solo di evitare le spese se la causa si perde, e per questo il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa. Se però il condominio vince anche chi era in dissenso con la lite ha l'obbligo di pagare le spese legali rimaste a carico del condominio in tutti i casi in cui trae un vantaggio dalla vittoria della causa. Ora poichè nella gran parte dei casi i giudici compensano le spese tra le parti - ossia stabiliscono che ciascuno si debba pagare il proprio avvocato - anche in caso di vittoria del condominio chi non era d'accordo alla fine è tenuto a pagare l'avvocato. Se poi si tratta di una causa tar condomini di fatto la dissociazione non è ammessa perchè, come ha stabilito la Cassazione fin dal 1970, nessun condomino si può dissociare dalla lite quando si tratta di cause che non coinvolgono soggetti estranei al condominio ma sono interne al condominio stesso. In base alla sentenza 891/70, dunque, il dissenso può essere espresso solo relativamente alle liti tra condominio e terzi e non anche relativamente alle liti tra condominio e condomino perchè in questo caso "non è applicabile neppure in via analogica l'art. 1132 c.c. che disciplina l'ipotesi di lite tra un condominio e un terzo estraneo". Quindi quando si litiga "in casa" si deve sempre decidere da quale parte stare.

mercoledì 4 febbraio 2009

Lastrico solare con servitù di scolo, le spese a carico di tutto il condominio

Sono proprietario di un appartamento con terrazzo al primo piano di un condominio che funge da lastrico solare all'appartamento sottostante. Sul terrazzo convergono due grondaie piovane dal tetto condominiale. La superficie del terrazzo raccoglie parte dell'acqua piovana del tetto. In relazione a posizione grondaie del terrazzo ci sono delle infiltrazioni d'acqua sia all'alloggio sottostante che ai muri esterni. A chi compete la spesa di manutenzione?

Sul suo terrazzo è presente una servitù di scolo in favore del condominio, poichè raccoglie l'acqua piovana che scende dalle grondaie. Queset, peraltro, rientrano tra le proprietà comuni. Di conseguenza la riparazione delle infiltrazioni causate dalle grondaie spetta all'intero condominio. A questa spesa dele partecipare anche il proprietario dell'appartamento che ha subito il danno, dato che si tratta di un intervento di manutazione obbligatoria alal quale nessuno si può sottrarre. in quanto danneggiato, però, potrà poi prendere dal condominio il risarcimento della spesa per il ripristino del proprio appartamento.