martedì 27 febbraio 2007

Pc agli insegnati, manca ancora il decreto attuativo

Nella finanziaria era prevista un'agevolazione per l'acquisto di PC da parte di insegnanti: la norma è stata confermata? E, se sì, quali sono le condizioni da rispettare?



L'agevolazione è contenuta nel comma 296 della Finanziaria. La norma stabilisce che per l'anno 2007, ai docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonché al personale docente presso le università statali ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, venga riconosciuta una detrazione dall'imposta del 19 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di un solo personal computer nuovo di fabbrica, fino ad un importo massimo di spesa pari a 1.000 euro. Per le condizioni da rispettare occorre attendere il relativo decreto attuativo.







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sabato 17 febbraio 2007

Autoclave solo per i piani alti: come si dividono le spese?

Autoclave
in un palazzo di 18 piani con impianto comune per la fornitura idrica,
ma con impianto di autoclave asservito solo ai piani alti. Come si
dividono le varie spese? Grazie (Rodolfo F.)
L'articolo
1123 del Codice Civile stabilisce che in un edificio sono
impianti destinati servire solo una parte fabbricato,
le spese relative alla loro manutenzione sono a del gruppo di
condomini che ne trae utilità.




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Lastrico solare, per la Cassazione pagano i 2/3 solo i condomini coperti



Non
sono d'accordo con l'esperto che sulle spese per il terrazzo di
copertura attribuisce 1/3 al proprietario dell'attico e 2/3 ai restanti
condomini. In realtà il codice dice 2/3 fra tutti i condonimi, quindi
anche il proprietario dell'attico, che paga 1/3 come proprietario, e
per i rispettivi millesimi come condomino. Cosa dice l'esperto? (Guido
B.)
Sulla vicenda è intervenuta
più volte la Cassazione. Unna sentenza per tutte, 5125/93: "In base
al criterio di ripartizione delle spese stabilito dall'art. 1126 cod.
civ. il proprietario esclusivo del lastrico solare (cui va equiparata
la terrazza a livello) deve contribuire nelle spese di riparazione
soltanto nella misura di un terzo, senza dover concorrere nella
ripartizione degli altri due terzi della spesa stessa che restano a
carico dei soli proprietari dei piani sottostanti ai quali il lastrico
(o la terrazza) serve da copertura." L'esperto si limita a riportare
le indicazioni date della Cassazione sentenze nelle quali ha
esaminato questo tipo di controversie, e la Cassazione non è mai
tornata indietro rispetto a questa "interpretazione autentica".




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mercoledì 14 febbraio 2007

Immobili nuovi, la polizza decennale copre da tutti i rischi

Quali sono le garanzie che deve fornire il venditore di un immobile di nuova costruzione all'acquirente anche dopo l'atto di vendita? Grazie e saluti. (Francesco C.)



La legge di tutela degli acquirenti di immobili da costruire - Decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122- ha previsto, all'articolo 4, l'obbligo per il costruttore di rilasciare al momento del rogito una polizza decennale di copertura per tutti i rischi e i difetti di costruzione. Gli immobili interessati sono quelli per i quali il permesso di costruire o altro titolo abilitativo alla costruzione è stato richiesto successivamente alla data di entrata in vigore della legge (21 luglio 2005). Nel caso in cui l'immobile non rientrasse tra quelli provisti dalla legge, si applica comunque l'articolo l'articolo 1669 del Codice Civile in base al quale "Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia."In sostanza in caso di vizi del suolo e difetti dei quali è responsabile il costruttore, ad esempio infiltrazioni dovute a scarsa coibentazione, crepe per cedimenti strutturali, impianti fognari non efficienti, ecc, il difetto va denunciato entro un anno dalla comparsa, ma se non c'è risposta, entro lo stesso termine va rinnovata la denuncia o avviata una causa, altrimenti si decade dal diritto.





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giovedì 8 febbraio 2007

Rifacimento balconi, chi non li possiede contribuisce solo in parte alle spese

Buongiorno. Stiamo ristrutturando la facciata di un palazzo con 8 appartamenti (Categoria A1). Durante i lavori è emerso che i balconi sono in uno stato fatiscente. L'unica soluzione a detta dell'impresa è ricostruirli completamente.Tralasciando le modalità per questa operazione sulle quali stiamo ancora discutendo, il problema principale è diventato la ripartizione di questo costo imprevisto tra tutti i condomini.I proprietari dei due piani terra che non hanno terrazzi sostengono che non devono assolutamente partecipare alla spesa. Di avviso contrario sono tutti gli altri proprietari delle abitazioni con terrazzi (tra cui il sottoscritto) Abbiamo proposto ai due condomini di rivolgerci ad un arbitrato per risolvere la questione ma non è stata accettata.Chiedo quindi se ci sono leggi disposizioni o consuetudini ecc¿ che regolamentino chiaramente queste situazioni e se in un eventuale ricorso alla giustizia possa avere un peso la loro indisponibilità a chiedere un parere di un terza persona per dirimenre la questione.

La Cassazione con la sentenza 4576 del 30 luglio 2004 è intervenuta su un caso simile, stabilendo che le spese di ricostruzione ve e e proprie sono a carico dei proprietari, mentre vanno suddivise tra tutti i condomini solo le spese relative ad eventuali strutture, se ce ne sono, che svolgono una funzione decorativa per la facciata. In dettaglio la Cassazione ha ribadito che i balconi aggettanti costituiscono un prolungamento della corrispondente unità immobiliare e, quindi, appartengono esclusivamente al proprietario di quest'ultima, mentre i soli rivestimenti ed elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole, si devono considerare beni comuni a tutti. Una sentenza piuttosto chiara e che non lascia adito a dubbi.

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Danni da infiltrazione, per il rimborso occorre una delibera dell'assemblea se non sono lavori urgenti

Buongiorno. D'accordo con l'amministratore, ho effettuato dei lavori nel mio appartamento a causa di infiltrazioni di acqua provenienti dai muri esterni. Ora l'amministratore rifiuta di risarcirmi perchè aspetta che sia l'assemblea del condominio a deliberare. E' vero? E se l'assemblea non approva, che fare?

Si ha diritto ad ottenere il rimborso di una spesa non deliberata dall'assemblea se e solo se è possibile dimostrare di aver eseguito lavori urgenti e indifferibili. L'amministratore avrebbe dovuto informarla prima dell'intervento , e, in ogni caso, avrebbe dovuto convocare immediatamente un'assemblea per comunicare che aveva approvato i lavori. Se ora l'assemblea non esprime un parere favorevole le resta la possibilità di rivolgersi al giudice di pace per chiedere il rimborso all'amministratore se non ha rispettato i suoi doveri.

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sabato 3 febbraio 2007

Bologna città che cambia

In un post sul forum cittadino, in merito a una tematica energetica (a me tanto cara) sostenevo che Bologna aspirava a divenire una metropoli Europea (o che se non lo faceva, almeno che se lo ptrebbe permettere).

Un amico lettore del forum mi ha risposto come segue e di getto mi sono sentito di pubblicare la risposta che prontamente gli ho dato sul forum su come lo vedo io il problema dell'"Europeita'" della citta'.



aspira a diventare una metropoli? Questa mi è

nuova. Francamente io di Bolognesi che aspirano ad

essere Milano, Roma o Parigi con tutti i problemi

che ne derivano non ne ho mai sentiti. Io credo

che il Bolognese aspiri ad essere capitale per

qualità di vita come è stata per molti anni ed ora

non è più.










Ah si? ...e allora che resti la cittadina di provincia attuale con i sui 300.000 abitanti, sommersa dal traffico, senza collegamenti efficienti tra i centri intellettuali/economici/industriali. Se non migliori quello che puoi e almeno dove puoi, sei fregato.







Spero che il suo lavoro sia nella pastorizia e nell'agricoltura perchè se non ci diamo una regolata è li che andremo a finire (ha presente il medio evo?)







...e poi in Europa ci sono anche metropoli funzionali, efficienti e poco inquinate (rispetto a bologna) perchè la gli amministratori hanno impedito a costruttori di cementare tutto, hanno fatto si che venisse preservato il verde pubblico e con esso migliorasse il microclima cittadino.

Esistono metropoli dove lo spessore intellettuale e sociale dei residenti è un po più "elevato" rispetto a quello dell'italiano medio (e quindi anche di quello del bolognese medio).

In quelle metropoli l'educazione civica, la salvaguardia dell'ambiente e il rispetto delle norme sono pratica giornaliera e chi non le rispetta si vergogna da se, non si sente "un furbo" e "un sburòn" solo perchè nessuno gli fa il mazzo (e quando ti prendono che sgarri -ad esempio perchè non hai fatto controllare la tua caldaietta e stai "appestando" il vicinato-, la multa te la fanno e se la fanno pagare SUBITO).







A Bologna un tempo si stava molto bene, poi si è stato solo bene, adesso si sta così così...ma NON perchè la città sia cresciuta in dimensione (anzi..), semplicemente perchè si è sempre più "stupidizzata".







A Bologna c'è bisogno di recuperare il senso civico sia da parte di noi bolognesi sia da parte di quelli che ci sono venuti a fare compagnia e che contribuiscono a far divenire la città più europea: facendo i lavori che non vogliamo più fare, curando i nostri vecchi, pagando i tributi locali perchè è qui che sono venuti a vivere e lavorare, contribuendo alla "sprovincializzazione" della società che di riflesso deve saperne cogliere il senso e guidare il fenomeno di transizione in modo morbido e responsabile.





Andiamo a vedere quanti figli fanno in media i Bolognesi? a che età si sposano? e quanto a lungo campano poi? sono tutti problemi che in un contesto locale non sono sostenibili.



Il passaggio verso la metropoli europea è quindi purtroppo obbligato e già in corso (da anni).





L'importante è quindi guidare il cambiamento verso una spirale positiva per l'ambiente e la società, facendo ognuno scelte coscenziose e lungimiranti e sollecitando gli amministratori pro-tempore a fare anch'essi del loro meglio in questo senso: e quando non fanno bene o non danno il buon esempio..."a casa a calci nel sedere" (uomo avvisato...) non facciamo anche a Bologna come in parlamento che son sempre gli stessi da decenni (e lo abbiamo già capito che quelli pensano solo a loro no?)







Saluti,

KMo







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venerdì 2 febbraio 2007

Chi paga per le infiltrazioni?











Infiltrazioni: paga i danni chi ne è responsabile



Ho una perdita
ogniqualvolta piove, dall'attico sopra il mio appartamento: il
proprietario dice che non riesce a trovare il punto dell'infiltrazione
nonostante vari tentativi, a me resta il problema di non poter accedere
al terrazzo dove stendo ogni volta che piove perchè piove anche dal
muro sopra il mio terrazzo e una bella infiltrazione in una stanza
adiacente chemi sta facendo sciupare tutto il muro esterno. Come posso
agire per cercare di recuperare il danno? (Monica M.)


Se l'attico
svolge anche la funzione di lastrico solare, dunque di copertuera
dell'immobile, la riparazione dovrà essere effettuata dal condominio,
rispettando suddivisione delle spese previste (1/3 a carico di chi ne
ha l'uso esclsuivo i restanti 2/3 suddivisi tra gli altri condomini).
Altrimenti la spesa sarà a carico del solo propritario che ha l'obbligo
di intervenire per evitare i danni alla sua proprietà, e comunque dovrà
risarcirli. Per cui la cosa migliore è che si faccia fare una perizia
che attesti che i lavori sono urgenti ed è indispensabile trovare
l'origine dell'infiltrazione per non peggiorare la situazione. Poi
potrà presentare la perizia all'assemblea condominiale e se il
condominio o il suo condomino non intervengono dovrà effettuare i
lavori a sue spese e poi chiedere il risarcimento del danno.









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Sulla reotrattività delle nuove rendite catastali

Nuova rendita catastale: per legge non ha effetto retroattivo



Gentili signori, mi è
stata notificata la nuova rendita catastale a far data dal 18/10/2006
per una revisione automatica fatta dall'agenzia del territorio su
richiesta del Comune di Napoli. Poiché il regolamento del Comune di
Napoli prevede che la base imponibile Ici data dalla rendita catastale
risultante al 01/01 dell'anno di imposizione, dovrò calcolare il saldo
Ici 2006 basandomi sulla vecchia rendita catastale per tutto l'anno o
dovrò calcolarla proporzionalmente, basandomi sulla vecchia rendita per
10/12 e sulla nuova per 2/12? Grazie (Amedeo A.)



Le nuove rendite
catastali per legge non possono avere valore retroattivo. Lo ha
stabilito l''articolo 74 della legge 342/00 "Misure in materia fiscale"
precisando che "gli atti comunque attributivi o modificativi delle
rendite catastali (...) sono efficaci solo a partire dalla loro
notificazione". Deve perciò calcolare l'Ici sulla base della nuova
rendita solo a partire dalla data della sua notifica.




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lavori staordinari e chi non vuol pagare...

Lavori straordinari: cosa si può fare quando c'è un appartamento pignorato?
Nel condominio al quale appartiene l'appartamento di mia proprietà, c'è un appartamento in vendita tramite asta giudiziaria. Occorre effettuare dei lavori di manutenzione straordinaria nel condominio: come si devono ripartire le spese, considerato che il proprietario nell'appartamento pignorato (ovviamente) non contribuirà? Alcuni condomini non vogliono sobbarcarsi della quota (ripartita tramite millesimi) relativa all'appartamento pignorato: il condominio (amministratore o assemblea) può obbligarli a fare ciò o hanno ragione ad opporsi? E' possibile rivalersi sul futuro nuovo acquirente dell'appartamento per il rimborso delle spese condominiali effettute precedentemente al suo acquisto? Sarebbe possibile iscrivere ipoteca di n-esimo grado (pari al valore degli oneri arretrati) da parte del condominio onde ottenere il pagamento diretto all'atto dell'aquisto da parte del nuovo acquirente? Grazie per l'attenzione. (Vincenzo R.)


La quota di spesa relativa a lavori di straordinaria manutenzione successivi alla compravendita è a carico dell'acquirente anche se i lavori sono stati deliberati prima del contratto. Lo hanno ribadito diverse sentenze dalla Corte di Cassazione. In particolare la sentenza 6323/2004 ha confermato che l'obbligo per i condomini, di conservazione dei beni comuni nasce quando si renda necessario eseguire le relative opere, per cui in caso di compravendita di immobile è tenuto al pagamento di queste spese colui che è condomino al momento in cui le opere si rendano necessarie e non chi lo è al momento in cui l'assemblea ne approva la spesa. Quindi, il nuovo proprietario dovrà pagare non appena si è aggiudicato l'appartamento, ma solo per le bollette emesse da quella data in poi. Per quelle emesse in precendenza, dovrà necessariamente farsi carico il condominio, a meno che non si intenda dare mandato all'amministratore di chiedere un decreto ingiuntivo: in questo caso l'ufficiale giudiziario potrebbe pignorare anche i beni mobili dell'attuale condomino. Quindi dovrete comunque affrontare la questione in assemblea: una volta presa la decisione anche i condomini in disaccordo dovranno pagare per non rischiare di diventare morosi a loro volta. Per il resto, non è possibile iscrivere una nuova ipoteca sull'immobile visto che per questo è in corso l'asta.



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Uso esclusivo: cosa significa esattamente

Uso esclusivo: cosa significa esattamente?
Sono proprietario di un lastrico, anzi di due, in immobili diversi. Non ho trovato come debba intendersi 'uso esclusivo', che probabilmente non vuol dire proprietà. Mi potete aiutare?? Grazie! (Luigi P.)



Sostanzialmente l'"uso esclusivo" è il diritto riconosciuto ad un singolo di utilizzare un bene che è di proprietà di altri, in questo caso del condominio, e che quindi svolge una doppia funzione: a vantaggio del singolo, ma anche del condominio stesso. Quindi è un bene che usa, ma che comunque condivide. Infatti, per il lastrico lei non ha la totale responsabilità di manutenzione, ma la divide con i condomini ai quali funge da copertura. Nel caso di un terrazzo di proprietà, invece, tutti gli interventi sono a carico di chi lo possiede dato che il bene non svolge alcun tipo di servizio comune.



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Circa l'acquistare parti comuni di un condominio

Io, comunque, non venderei mai il mio mezzo millesimo per mezzo
millesimo del totale. Venderei per ultimo e mi divertirei molto a
sparare un prezzo veramente alto.



Grazie per le risposte, avendo molte persone nel mio palazzo che la


pensano come il Matteo della situazione lascio perdere il tutto.


Mi sembra troppo complicato e oneroso fare questo acquisto.



Se ti piacciono proprietà privata e capitalismo devi accettarne le regole
anche quando non ti convengono.
La libertà d'iniziativa economica privata e il divieto d'espropri da
parte
di privati sono previsti dalla Costituzione, il buonismo obbligatorio
a
favore dei tuoi personali interessi non è previsto, invece, in nessuna
parte
del mondo.
Bene che vada, 3 metri quadri valgono, sul mercato, 15.000 euro (15 a
millesimo). Chi vuoi che si prenda la briga di andare dal notaio per
15
euro? Come gli altri ti fanno schifo, così tu fai schifo agli altri.
Se vuoi
realizzare i tuoi desideri devi tenerne conto.




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Decreto Bersani (era ora)

TELEFONI, TV, INTERNET

Recesso dal contratto in ogni momento e senza penali - Sparisce l'obbligo di restare fedeli agli operatori di telefonia, di reti televisive e internet per almeno 12 mesi: i contratti dovranno prevedere la facoltą di recedere in qualsiasi momento e senza spese non giustificate, con un preavviso massimo di 30 giorni. Entrata in vigore: 2 febbraio per i nuovi contratti, 60 giorni per adeguare i vecchi.





CELLULARI


Costo ricarica addio - Diventa fuorilegge richiedere costi fissi e contributi per la ricarica di carte telefoniche prepagate. La cancellazione del costo vale anche per le operazioni fatte via bancomat o in forma telematica. Inoltre il traffico pagato non sarą pił "a scadenza", e per la carta non ci saranno limiti massimi per l'utilizzo. Entrata in vigore: entro 30 giorni (3 marzo)





ASSICURAZIONI


Ramo danni: stop ai contratti decennali - Se la polizza non soddisfa pił si puņ cambiare "divorziando" in qualunque momento dall'assicurazione. Anche nel caso di contratti con durata pluriennale, infatti, diventa possibile disdire il contratto, di anno in anno, senza costi e con un preavviso massimo di 60 giorni. Entrata in vigore: 2 febbraio per i nuovi contratti, 60 giorni per adeguare i vecchi.




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Riparto spese riparazione lastrico solare

Attico, la ripartizione delle spese con il condominio riguarda solo il lastrico

Sono proprietario di un attico, desidero sapere a chi spettano le spese per la ristrutturazione della pensilina che circonda per tre lati l'attico. I proprietari sostengono che le spese di ristrutturazione spettano al possessore dell'attico sostenendo che è un corpo esclusivo del piano e che non fa parte della facciata in quanto rientrato, io ritengo invece che le spese sono a carico di tutti i proprietari perché è parte integrante della facciata. Inoltre vorrei chiarito un altro dubbio, la ringhiera che circonda il terrazzo dell'attico è intervallata da pilastri in cemento e calcestruzzo che si sono lesionati, vorrei sapere le spese di ristrutturazione a chi fanno carico a me o ai proprietari dell'immobile. RingraziandoVi porgo i miei più cordiali saluti. (Erasmo C.)




Il Codice Civile prevede una suddivsione delle spese tra titolaredella proprietà o dell'uso escluivo del lastrico solare solo, appunto, per il rifacimento del lastrico in quanto questo svolge anche una funzione di copertura. Al di là di questo il rifacimento o la manutenzione di parti che sono ad uso esclusivo del proprietario, e non hanno altre funzioni nei confronti del condominio, sono totalmente a suo carico. In particolare, come ha stabilito la Cassazione con la sentenza 25.02.2002 n° 2726, "Sono a completo carico dell'utente o proprietario esclusivo del lastrico solare le spese attinenti a quelle parti del lastrico solare, del tutto avulse dalla funzione di copertura (ad. le spese attinenti ai parapetti, alle ringhiere ecc., collegate alla sicurezza del calpestio); mentre tutte le altre spese, siano esse di natura ordinaria o straordinaria, purché attinenti alle parti del lastrico solare svolgenti, comunque, funzione di copertura, vanno sempre suddivise fra l'utente o proprietario esclusivo del lastrico solare ed i condomini proprietari degli appartamenti sottostanti il lastrico secondo la proporzione indicata nell'art. 1126 c.civ.."



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Il Codice Civile e l'uso della cosa comune

Diritti e doveri tra comproprietari in generale e condomini in particolare, sono contenuti in poche decine di articoli del Codice Civile, quelli che vanno dal 1100 al 1139. Il primo comma dell'articolo 1102 in particolare stabilisce che "Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa." E il fulcro della questione sta proprio qui: per impedire a qualcuno di utilizzare in maniera per sè più proficua una parte dei beni comuni, bisogna dimostrare che questo intervento creerebbe un danno agli altri condomini. Altrimenti è lecito.





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condominio separato

Condominio con due edifici, possibili gestioni separate
Abito in un condominio composto da 2 fabbricati; in un fabbricato vi sono due scale, nell'altro una. I due fabbricati non hanno alcun riferimento statico(fondamenta)in comune,sono separati l'una dall'altro.In comune hanno gli ingressi(cancelli) condominiali e il verde condominiale. La mia domanda è la seguente: è possibile che si possa distaccare dall'altro edificio ed amministrare solo l'edificio che ha solo una scala;decidere autonomamente con una propria assemblea con un proprio amministratore di fabbricato per deliberare se fare o no i lavori per il proprio edificio;oppure con lo stesso amministratore ma con amministrazione e deliberazioni assembleare separata?


Potete deliberare i lavori per la vostra palazzina senza interpellare i condomini dell'altro immobile, senza cambiare amministratore e senza necessariamente sciogliere il condominio. Infatti, come prevede l'articolo 1123 del Codice Civile " Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità" . In base a questo principio potete procedere autonomamente per tutto quello che riguarda il vostro edificio, mentre sarete in ogni caso vincolati con l'altra palazzina per la gestione delle proprietà comuni, ossia i cancelli e l'area verde.



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Solare termico in Nuove Costruzioni

Arriva il solare 'per legge' in tutti gli immobili di nuova costruzione: dal primo gennaio prossimo, infatti è previsto l'obbligo del solare termico per il riscaldamento dell'acqua sanitaria, per una frazione almeno del 50% del fabbisogno di acqua calda, e l'installazione di un impianto fotovoltaico. Lo prevede uno schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri all'inizio del mese di ottobre. Che entro l'anno vedrà la luce in via definitiva.

Un vero e proprio "pacchetto energia" che prevede:



- che l'acqua domestica venga riscaldata con l'energia solare nei nuovi edifici;

- obbligo di "protezioni solari" esterne per i nuovi palazzi, per

ridurre il ricorso a condizionatori;

- obbligo per edifici immessi nel mercato immobiliare di dichiarare il

proprio consumo energetico;

- tempi più stretti per adeguare le costruzioni ad efficaci livelli di

isolamento termico;

- pianificazione del territorio anche tenendo presente il parametro energetico.



SOLARE OBBLIGATORIO NELLE NUOVE CASE

In tutti i nuovi edifici è previsto l'obbligo del solare termico per il riscaldamento dell'acqua sanitaria, per una frazione almeno del 50% del fabbisogno di acqua calda. Per i nuovi edifici è previsto, inoltre, l'obbligo di un impianto fotovoltaico la cui potenza sarà definita in un apposito decreto ministeriale. Qualora si contravvenga a tali obblighi è necessario darne motivazione con una relazione tecnica.



I NUOVI EDIFICI SARANNO "PROTETTI" DAL SOLE

Per gli immobili nuovi e nel caso di ristrutturazioni di edifici di superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati, é obbligatoria la presenza di sistemi schermanti esterni. A causa della notevole diffusione del condizionamento negli ultimi anni (9 milioni di impianti venduti tra il 2000 e il 2006) i consumi elettrici sono cresciuti molto. Considerando solo gli impianti sotto i 7 kW i consumi sono di 11 TWh/a per, con emissioni pari a 6 Mt CO2/a. La domanda di punta estiva è aumentata tanto da superare quella invernale. Il 27 giugno infatti, sono stati toccati 55.619 MW, 80 MW in più rispetto al record dello scorso inverno.



STOP ALLE DISPERSIONI TERMICHE NEGLI EDIFICI

Vengono anticipati al 1° gennaio 2008 i livelli di isolamento termico previsti per il 1° gennaio 2009. Viene introdotto poi un livello di isolamento molto più incisivo dal 1° gennaio 2010 che garantirà entro 3 anni la riduzione dei fabbisogni termici dei nuovi edifici del 20-25% rispetto ad oggi.

L'introduzione del nuovo livello di isolamento consentirà di ridurre entro tre anni i fabbisogni termici dei nuovi edifici di una percentuale superiore al 40% rispetto ai valori obbligatori fino al 2005.



CERTIFICATO ENERGETICO PER GLI EDIFICI

Gli edifici nuovi e quelli oggetto di compravendita dovranno essere muniti di un certificato che ne attesti la capacità di risparmio energetico Dal 1° luglio prossimo scatta anche per i vecchi edifici (già esistenti o in fase di costruzione alla data di entrata in vigore del decreto 192 e cioè l'8 ottobre 2005) l'obbligo di certificazione energetica, ma solo nel momento in cui vengono immessi sul mercato immobiliare. Sempre a partire dal 1° luglio 2007 diventa obbligatoria la certificazione energetica per gli edifici superiori a 1000 metri quadrati, nel caso di compravendita dell'intero immobile. Dal 1° luglio 2008 lo stesso obbligo scatta anche per gli edifici sotto i 1000 metri quadrati, sempre nel caso di compravendita dell'intero immobile. Dal 1° luglio 2009, invece, l'attestato di efficienza energetica diventa obbligatorio anche per la compravendita del singolo appartamento. Inoltre, dal 1° gennaio 2007 il certificato energetico è una condizione indispensabile per ottenere le agevolazioni fiscali per ristrutturare edifici in funzione di una maggiore efficienza energetica. La gradualità proposta per l'entrata in vigore della

disposizione consente la messa a punto e la verifica delle procedure ed un progressivo ed ordinato adeguamento del mercato immobiliare.



'ECOLOGICI' I NUOVI PIANI URBANISTICI

Le Regioni sono tenute a considerare fra gli strumenti di pianificazione ed urbanistici di competenza le soluzioni necessarie all'uso razionale dell'energia e all'uso di fonti energetiche rinnovabili, con indicazioni anche in ordine all'orientamento e alla conformazione degli edifici da realizzare per massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare.

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