mercoledì 29 aprile 2009

Assemblea, quali regole quando si fanno proposte sotto la voce "varie ed eventuali"

Nell'ultima assemblea oltre agli argomenti previsti dall'ordine del giorno sono saltate fuori altre spese proposte da parte di un condomino il quale pretendeva fossero discusse e messe al voto poiché rientranti nella voce 'varie'. Mi sta bene la discussione ma ho preteso che le spese, visto che non erano urgenti (videocitofono), fossero inserite specificamente nell'assemblea successiva. Cosa che poi è avvenuto ma dopo una accesa discussione. Mi precisate per favore come bisogna trattare gli argomenti che si nascondono nell'infinita voce varie. Grazie (Laura L.)

Gli argomenti vanno trattatati esattamente come ha proposto di fare lei perchè qualunque decisione presa senza aver messo lo specifico argomento all'ordine del giorno sarebbe annullabile. L'indicazione delle "varie ed eventuali" serve solo specificare la possibilità di discutere anche di altri argomenti rispetto a quelli all'ordine del giorno, senza che possano essere prese decisioni in merito perchè per poter decidere è necessario conoscere con esattezza gli argomenti dei quali di discute. Lo prevede l'articolo 66 delle norme di attuazione del Codice Civile che per questo stabilisce che l'avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata perl'assemblea. Sulla questione si registrano anche diverse sentenze della Cassazione, in particolare con la sentenza 14560 del luglio 2004 nella quale si legge che "In tema di delibere dell'assemblea condominiale, ai fini della validità dell'ordine del giorno, è necessario che esso elenchi specificamente, sia pure in modo non analitico e minuzioso, tutti gli argomenti da trattare, sì da consentire a ciascun condomino di comprenderne esattamente il tenore e l'importanza, e di poter ponderatamente valutare l'atteggiamento da tenere, in relazione sia all'opportunità o meno di partecipare, sia alle eventuali obiezioni o suggerimenti da sottoporre ai partecipanti. "

Danni da infiltrazioni nella terrazza a livello, cosa fare e quali spese deve pagare il proprietario

Sono proprietario di un terrazzo a livello di 150 mq che è stato rifatto dal condominio in 3 fasi/parti . Purtroppo la parte prima rifatta 4 anni fa da un capomastro chiamato dall'amministratore fu fatta male, con la pendenza sbagliata, e adesso vi sono di nuovo infiltrazioni di acqua al piano sottostante. Le altre due parti fatte da un ditta seria chiamata da me non presentano problemi. Abbiamo chiamato un esperto che ha suggerito di fare alcuni rattoppi per non rifare tutta la terrazza. Adesso l'amministratore insiste a dire che l'umidità che vi è ne tetto sotto il primo terrazzo è dovuta a problemi in casa mia o dal rifacimento delle altre due parti del terrazzo. Essendo sicuro che i problemi non vengono da lì, gli ho detto che per me può pure rompere i mattoni per vedere se vi sono fughe di acqua ma che se non trova nulla mi deve ripagare tutti i danni. Lui invece dice che io devo partecipare per un terzo alla spesa, il che è assurdo. Come si deve procedere? Devo diffidarlo via avvocato? Se fanno dei sondaggi inutili e mi rompono il pavimento chi paga i danni? E posso oppormi a dei lavori che nessun esperto ha suggerito di fare? (Vincenzo T.)

Se ci sono delle infiltrazioni di acqua all'appartamento sottostante queste vanno eliminate e il danno causato va risarcito dal condominio e lei non si può opporre ai lavori se non vuol essere citato per danni. Per quel che riguarda la divisione delle spese, lei è per legge a pagare la quota di un terzo, come prevede l'articolo 1126 del Codice Civile secondo il quale le spese per la manutenzione del lasctrico solare - funzione che in questo caso svolge il suo terrazzo a livello - spettano per un terzo al titolare dell'uso esclusivoe per i restanti due terzi ai condomini ai quali il lastrico funge da copertura. Ovviamente questo vale solo per la parte che copree il palazzo, poichè le spese per la manutenzione dell'eventuale parte aggettante sono interamente a carico del proprietario del terrazzo. Quindi per prima cosa occorre una perizia per scoprire la causa dell'infiltrazione. In ogni caso anche se questa fosse dovuta ad un errore nell'intervento effettuato quattro anni fa lei sarebbe comunque tenuto a pagare: solo se il danno fosse stato denunciato entro il primo anno, infatti, si sarebbe potuta far valere la garanzia per vizi.