lunedì 28 gennaio 2008

Chiusura passaggio comune - it.diritto.condominio | Google Gruppi

Cass. civ., sez. II, 28 novembre 1986, n. 7023

La delibera assembleare con cui si dispone la chiusura di un'area di accesso
allo stabile condominiale con un cancello, con consegna della chiave
d'apertura ai proprietari delle singole unità immobiliari, rientra nei
poteri dell'assemblea di condominio attinendo all'uso della cosa comune ed
alla sua regolamentazione senza sopprimere o limitare le facoltà di
godimento dei condomini e non incorre pertanto nel divieto, stabilito
dall'art. 1120, comma secondo, cod. civ., per le innovazioni pregiudizievoli
della facoltà di godimento dei condomini, non incidendo sull'essenza del
bene comune, nè alterandone la funzione e la destinazione.

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martedì 8 gennaio 2008

Criteri di riparto delle spese per la manutenzione delle terrazze

Cass. 15/7/2003 n. 11029

In tema di condominio negli edifici, le spese di manutenzione, riparazione e ricostruzione delle terrazze a livello, equiparate ai lastrici solari, sono disciplinate dall'art. 1126 cod. CIV., che ne prevede la ripartizione in ragione di un terzo, a carico del condominio che abbia l'uso esclusivo, restando gli altri due terzi della stessa spesa a carico dei proprietari dei piani o porzioni di piano sottostanti, ai quali il lastrico o la terrazza servano da copertura. Diversamente, l'art. 1125 cod. civ. che prevede la ripartizione in parti uguali delle spese tra i proprietari dei piani l'uno all'altro sovrastanti - è applicabile solo alla manutenzione e alla ricostruzione dei solai e delle volte e non della terrazza a livello, pur se ad essa sia sottoposto un solo locale, perchè in questo caso la funzione di copertura della terrazza medesima non viene meno.

Ripartizione spese danni conseguenti a fenomeni di infiltrazione d'acqua

(03/10/2006)
Ripartizione spese danni conseguenti a fenomeni di infiltrazione d'acqua

Giudice di pace di Bari, 24 maggio 2006, n. 3773

L'art. 1125 c.c. che regola la manutenzione dei soffitti, delle volte, e dei solai ripartendola in parti uguali tra proprietari dei piani interessati è applicabile in via analogica anche ai cielini dei balconi (o terrazzine) relativi, aggiungendo gli stessi un'ideale prosecuzione del soffitto dell'appartamento sottostante.