Cass. civ., sez. II, 28 novembre 1986, n. 7023
La delibera assembleare con cui si dispone la chiusura di un'area di accesso
allo stabile condominiale con un cancello, con consegna della chiave
d'apertura ai proprietari delle singole unità immobiliari, rientra nei
poteri dell'assemblea di condominio attinendo all'uso della cosa comune ed
alla sua regolamentazione senza sopprimere o limitare le facoltà di
godimento dei condomini e non incorre pertanto nel divieto, stabilito
dall'art. 1120, comma secondo, cod. civ., per le innovazioni pregiudizievoli
della facoltà di godimento dei condomini, non incidendo sull'essenza del
bene comune, nè alterandone la funzione e la destinazione.
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