venerdì 2 febbraio 2007

lavori staordinari e chi non vuol pagare...

Lavori straordinari: cosa si può fare quando c'è un appartamento pignorato?
Nel condominio al quale appartiene l'appartamento di mia proprietà, c'è un appartamento in vendita tramite asta giudiziaria. Occorre effettuare dei lavori di manutenzione straordinaria nel condominio: come si devono ripartire le spese, considerato che il proprietario nell'appartamento pignorato (ovviamente) non contribuirà? Alcuni condomini non vogliono sobbarcarsi della quota (ripartita tramite millesimi) relativa all'appartamento pignorato: il condominio (amministratore o assemblea) può obbligarli a fare ciò o hanno ragione ad opporsi? E' possibile rivalersi sul futuro nuovo acquirente dell'appartamento per il rimborso delle spese condominiali effettute precedentemente al suo acquisto? Sarebbe possibile iscrivere ipoteca di n-esimo grado (pari al valore degli oneri arretrati) da parte del condominio onde ottenere il pagamento diretto all'atto dell'aquisto da parte del nuovo acquirente? Grazie per l'attenzione. (Vincenzo R.)


La quota di spesa relativa a lavori di straordinaria manutenzione successivi alla compravendita è a carico dell'acquirente anche se i lavori sono stati deliberati prima del contratto. Lo hanno ribadito diverse sentenze dalla Corte di Cassazione. In particolare la sentenza 6323/2004 ha confermato che l'obbligo per i condomini, di conservazione dei beni comuni nasce quando si renda necessario eseguire le relative opere, per cui in caso di compravendita di immobile è tenuto al pagamento di queste spese colui che è condomino al momento in cui le opere si rendano necessarie e non chi lo è al momento in cui l'assemblea ne approva la spesa. Quindi, il nuovo proprietario dovrà pagare non appena si è aggiudicato l'appartamento, ma solo per le bollette emesse da quella data in poi. Per quelle emesse in precendenza, dovrà necessariamente farsi carico il condominio, a meno che non si intenda dare mandato all'amministratore di chiedere un decreto ingiuntivo: in questo caso l'ufficiale giudiziario potrebbe pignorare anche i beni mobili dell'attuale condomino. Quindi dovrete comunque affrontare la questione in assemblea: una volta presa la decisione anche i condomini in disaccordo dovranno pagare per non rischiare di diventare morosi a loro volta. Per il resto, non è possibile iscrivere una nuova ipoteca sull'immobile visto che per questo è in corso l'asta.



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