mercoledì 14 febbraio 2007

Immobili nuovi, la polizza decennale copre da tutti i rischi

Quali sono le garanzie che deve fornire il venditore di un immobile di nuova costruzione all'acquirente anche dopo l'atto di vendita? Grazie e saluti. (Francesco C.)



La legge di tutela degli acquirenti di immobili da costruire - Decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122- ha previsto, all'articolo 4, l'obbligo per il costruttore di rilasciare al momento del rogito una polizza decennale di copertura per tutti i rischi e i difetti di costruzione. Gli immobili interessati sono quelli per i quali il permesso di costruire o altro titolo abilitativo alla costruzione è stato richiesto successivamente alla data di entrata in vigore della legge (21 luglio 2005). Nel caso in cui l'immobile non rientrasse tra quelli provisti dalla legge, si applica comunque l'articolo l'articolo 1669 del Codice Civile in base al quale "Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia."In sostanza in caso di vizi del suolo e difetti dei quali è responsabile il costruttore, ad esempio infiltrazioni dovute a scarsa coibentazione, crepe per cedimenti strutturali, impianti fognari non efficienti, ecc, il difetto va denunciato entro un anno dalla comparsa, ma se non c'è risposta, entro lo stesso termine va rinnovata la denuncia o avviata una causa, altrimenti si decade dal diritto.





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