venerdì 2 febbraio 2007

Il Codice Civile e l'uso della cosa comune

Diritti e doveri tra comproprietari in generale e condomini in particolare, sono contenuti in poche decine di articoli del Codice Civile, quelli che vanno dal 1100 al 1139. Il primo comma dell'articolo 1102 in particolare stabilisce che "Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa." E il fulcro della questione sta proprio qui: per impedire a qualcuno di utilizzare in maniera per sè più proficua una parte dei beni comuni, bisogna dimostrare che questo intervento creerebbe un danno agli altri condomini. Altrimenti è lecito.





powered by performancing firefox

Nessun commento: