giovedì 20 maggio 2010

Tetto del condominio non isolato, i proprietari dei piani inferiori obbligati a pagare le spese

Scrivo in nome di quattro condomini che vivono all'ultimo piano di un condominio. Avendo il tetto non piu isolato correttamente (da perizia di un muratore chiamato dall'amministratore si nota che la coibentazione a pavimento si è logorata) abbiamo paracchia muffa sui muri e umidità altissime (sempre da perizia, causata da sbalzo termico). Nella riunione di condominio gli altri condomini non hanno neanche voluto sapere il problema, essendo loro non coinvolti (noi 4 condomini non raggiungiamo 1/3 di millesimi). Nel nostro regolamento di condominio esistono due articoli:"ART 33) L'amministratore ha la facoltà di invitare i Condomini all'esecuzione delle opere a loro carico che fossero necessarie alla conservazione delle cose comuni e delle singole proprietà. Tali inviti dovranno essere fatti per iscritto. ART 34) Trascorsi 10 giorni dall'invito scritto di cui sopra, l'amministratore avrà il diritto di far eseguire le opere a carico dei singoli proprietari, addebitando loro le spese" Mi chiedo se grazie all'art.33 l'amministratore puo' "obbligare", per la conservazione delle singole proprietà i lavori di coibentazione. Se non è possibile che strada possiamo intraprendere per coibentare il tetto? La ringrazio. Distinti saluti (silvia z. )
L'amministratore deve far eseguire i lavori e tutti i condomini sono tenuti a pagare per legge. Il vostro regolamento, infatti, non fa altro che ribadire quanto previsto dalla legge che obbliga tutti i proprietari ad intervenire per la manutenzione delle parti comuni. La coibentazione, peraltro è un obbligo a partire dal 2007 in tutti i casi in cui sono necessari lavori sul tetto dell'immobile. Lo stabilisce il punto 2 dell'allegato I del decreto in vigore dal 2 febbraio 2007 secondo il quale nel caso di interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria quali il rifacimento di parete esterne, tetti e intonaci è obbligatorio effettuare interventi che consentano di rispettare i nuovi limiti di trasmittanza termica imposti per tutti gli edifici di nuova costruzione. Se i lavori non venissero deliberati, potreste rivolgervi ai carabinieri presentando una denuncia per danno temuto nei confronti dell'amministratore, qualora non facesse nulla, e degli altri condomini che non volessero approvare la delibera. (14 maggio 2010)

1 commento:

naton ha detto...

Puoi cortesemente dirmi esattamente dove leggere il punto 2 allegato I e qual'è il DL in vigore il 2.2.2007 ?. Debbo citate in assemblea l'obbligatorietà della coibentazione che citi tu. Il palazzo è del 1960 circa, a Roma, e ci sono lavori di manutenzione dei terrazzi-stenditoi .Vogliono rifare l'impermeabilizzazione solo ma debbo dire che debbono anche coibentare.
Mi puoi aiutare ? Grazie molte.